Accesso civico alle pubblicazioni

È il diritto, riconosciuto a chiunque, di richiedere documenti, informazioni o dati, soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D. Lgs n. 33/2013, laddove sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione, nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale, dell’informazione, documento o dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero dandone comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Se l’informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, il Responsabile per la Trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico: la richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile per la Trasparenza del Comune di Gioia del Colle.

La richiesta dovrà essere inviata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente.

Accesso civico generalizzato

L’art. 5, co. 2, del D. Lgs n. 33/2013, introdotto con il D. Lgs n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di «accesso generalizzato» per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto.

La richiesta di «accesso generalizzato» non richiede motivazione e potrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione, compilato e sottoscritto dal richiedente e accompagnato da una copia di documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente. La richiesta potrà essere trasmessa:

Il rilascio di dati o documenti già detenuti dall’Amministrazione in formato elettronico è gratuito. Il rilascio in copia di documenti detenuti dall’Amministrazione in formato cartaceo ovvero la loro trasposizione in formato elettronico sono assoggettati al rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la riproduzione.

L’Amministrazione darà riscontro alla richiesta nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Ufficio che rilascia l’atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la Trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni.